Bilateralità
Le Parti costituenti l'EBILA, FOR.ITALY e UGL, riconoscono alla bilateralità una funzione strategica per garantire ai lavoratori e alle imprese sedi appropriate di condivisione e compartecipazione alle scelte relative ai servizi di comune interesse.
In particolare le Parti intendono sviluppare una bilateralità fondata sui principi di partecipazione, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza.
In relazione agli obiettivi strategici sopra richiamati le Parti ritengono di considerare la bilateralità su un livello interconfederale e intercategoriale così da permettere economie di scala adeguate per garantire efficacia, efficienza ed economicità nella gestione operativa degli strumenti.
I temi di interesse delle Parti e oggetto di intervento degli strumenti bilaterali che agiscono con modalità paritetica riguardano la salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro (riconducibile all’O.P.N.I.); welfare integrativo e sostegno al reddito; conciliazione; certificazione dei contratti; validazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs 231/01; tutele e copertura responsabilità civile; analisi e studio dei temi di interesse dei lavoratori, imprenditori e imprese nell’ambito dell’Osservatorio del lavoro e dell’impresa; assistenza contrattuale e lo sviluppo della contrattazione; l’apprendistato; l’interazione tra il mondo dell’istruzione, della formazione ed il mondo del lavoro (riconducibili alle attività dell’Ente bilaterale EBILA).
Ciascuno di questi temi dovrà trovare apposita soluzione organizzativa che le Parti si impegnano ad individuare nell’ambito dell’Osservatorio istituito presso l’Ente Bilaterale EBILA.
Ai sensi dell’articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 della normativa vigente le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali laddove sottoscritti.
Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e di secondo livello rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni sostitutive di analoga misura e contenuto, nel caso in cui questi si sottragga alla contribuzione agli enti bilaterali previsti dal presente contratto collettivo o da altri.
Pertanto, a far data dalla firma e sottoscrizione del CCNL, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi, per ciascuna mensilità.
Tale contributo, indispensabile per garantire i servizi della bilateralità erogati dall’Ente Bilaterale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresenta una forma di salario differito per le cooperative, i consorzi e le altre forme aggregate di impresa del settore che, pertanto, assorbe, in quota parte, gli importi relativi al trattamento economico di cui alla tabella retributiva.